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SABATO 18 MAGGIO 2024
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Rubrica Contabilizzazione e classificazione
 Notizie flash - Contabilizzazione e classificazione  
Il fondo cassa economale non rientra tra le anticipazioni di tesoreria

La Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 300/2019, è intervenuta rilevando diverse criticità della rendicontazione di bilancio di un comune e l'errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria anziché tra le partite di giro.
 

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della L. n. 266/2005, dall'Organo di revisione di un comune, la Corte dei conti, Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 300/2019, si è soffermata sulle criticità rilevate in riferimento al conto consuntivo 2016 presentato. Il rendiconto della gestione è stato presentato in ritardo e, quale atto ritenuto obbligatorio dalla legge, dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 120, co. 2 e 3 della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta. Inoltre, la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. La mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile causa ora, in virtù dell'art. 227, co. 2-bis del D.Lgs. n. 267/2000, l'attivazione della procedura prevista dal co. 2 dell'art. 141 del Tuel (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali). Inoltre, la Corte ha considerato che in sede di analisi del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2015, l'Ente precisava che, ritenendo di operare correttamente "ha provveduto a riportare alla voce Anticipazioni da istituto tesoriere le anticipazioni per il servizio economato", specificando che la precisazione del revisore "L'anticipazione è stata autorizzata ma mai utilizzata" deve riferirsi all'anticipazione per il servizio economato." Tuttavia, trattandosi di "cassa economale", l'Amministrazione comunale deve provvedere alla corretta applicazione di quanto previsto dal principio della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 che, al punto 7.1 - I servizi per conto terzi e partite di giro, stabilisce che "In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale..." e non tra le anticipazioni di tesoreria, come ritenuto dall'amministrazione comunale interessata. Da tutto ciò si è, quindi, arrivati alla tardiva approvazione del rendiconto e all'errata contabilizzazione del fondo cassa economale tra le anticipazioni di tesoreria anziché tra le partite di giro.

 
Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 16/01/2020
Autore: Guido Befani
 
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